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La successione degli eredi legittimari

LA SUCCESSIONE DEGLI EREDI LEGITTIMARI.

IN PARTICOLARE, LA RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE LESIVE DELLA QUOTA DI RISERVA.

1. Premessa.

La legittima è il diritto di successione che spetta agli stretti congiunti anche contro la volontà del defunto. Eredi legittimari, e cioè titolari di questo diritto, sono il coniuge [1], i figli e gli ascendenti.

Gli artt. 536 e segg. del codice civile prevedono nel dettaglio le “quote di riserva” degli eredi legittimari e, quindi, la “quota disponibile” del testatore, sulla base del principio contenuto nell’art. 457, comma 3, codice civile, secondo cui “Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari” [2].

Infatti, le norme che disciplinano la successione degli eredi legittimari, pur mirando a conciliare la volontà del defunto con il diritto degli stretti congiunti, non consentono al primo di escludere i secondi.

2. Le quote di riserva.

Agli eredi legittimari è garantita una quota di riserva, che si determina fittiziamente sulla base della massa ereditaria formata da tutti i beni mobili ed immobili del defunto (cosiddetto relictum) e da tutte le donazioni effettuate in vita dal defunto (cosiddetto donatum); pertanto, il diritto di legittima non è un diritto su determinati beni del defunto, ma un diritto ad una quota della massa ereditaria.

In altri termini, se il testatore abbia diviso il relictum, assegnando all’erede legittimario un bene che copre il valore della quota di riserva, l’erede legittimario non può pretendere altro.

Occorre altresì sottolineare che la quota di riserva non è fissa, ma varia in funzione del numero degli eredi legittimari in ogni categoria e del concorso tra le diverse categorie degli stessi: è chiaro che, con l’aumentare della quota di riserva degli eredi legittimari, si riduce la quota disponibile, che, però, non può essere inferiore ad un quarto del patrimonio del defunto.

2.1. La quota di riserva del coniuge.

Ai sensi dell’art. 540 codice civile, al coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, che può essere costituita tanto da diritti reali quanto da diritti di credito.

Se col coniuge concorrono i figli, l’art. 542 codice civile prevede che la quota del primo si riduce ad un terzo del patrimonio, nel caso in cui concorra un solo figlio, ed ad un quarto, nel caso in cui i figli siano più d’uno.

Laddove vi sia il concorso di ascendenti, ai sensi dell’art. 544 codice civile, al coniuge spetterà sempre la metà del patrimonio.

Al coniuge, comunque, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare effettiva e di uso sui beni mobili che la corredano, qualora la predetta casa sia di proprietà del defunto ovvero comune ai coniugi al momento dell’apertura della successione [3].

L’art. 548 codice civile, al comma 1, conferisce al coniuge superstite separato giudizialmente senza addebito o con addebito al defunto ovvero al coniuge separato consensualmente, i medesimi diritti successori riservati al coniuge non separato, mentre, al comma 2, priva dei normali diritti successori il coniuge separato cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato prima dell’apertura della successione [4].

2.2. La quota di riserva dei figli.

Ai sensi dell’art. 537 codice civile, salvo quanto disposto dal detto art. 542, “se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio” e “ Se i figli sono più, è loro riservata la quota di due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.

La quota riservata ai figli, in caso di loro mancanza, si trasmette per rappresentazione ai discendenti degli stessi.

2.3. La quota di riserva degli ascendenti.

Ai sensi dell’art. 538 codice civile, “Se chi muore non lascia figli – né discendenti degli stessi, n.d.r. - , ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio”, salvo quanto disposto dal detto art. 544.

3. La riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni.

Con l’azione di riduzione l’erede legittimario richiede la reintegrazione della sua quota di riserva mediante – appunto – la riduzione delle disposizioni testamentarie, ai sensi dell’art. 558 codice civile, e delle donazioni, ai sensi dell’art. 559 codice civile, eccedenti la quota disponibile del testatore; ciò in quanto le disposizioni testamentarie lesive dell’erede legittimario non sono invalide, ma diventano inefficaci nei confronti dello stesso attraverso l’azione di riduzione.

Circa le donazioni, non sono riducibili le cosiddette liberalità d’uso (ad esempio, le mance, i regali di Natale o di compleanno o di matrimonio, etc.); invece, sono riducibili non solo quelle effettuate con apposito contratto, ma anche quelle simulate – assai di frequente - da vendita [5].

L’azione di riduzione si prescrive nel termine ordinario decennale, sulla cui decorrenza vi è un’ampia diversità di opinioni, anche se quelle maggioritarie ritengono che il termine per la riduzione delle disposizioni testamentarie decorra dalla pubblicazione del testamento e che il termine per la riduzione delle donazioni decorra dall’apertura della successione.

4. La cosiddetta riunione fittizia.

Per stabilire se, in concreto, si sia prodotta una lesione del diritto di legittima, bisognerà procedere al calcolo della quota disponibile e, di riflesso, della quota di riserva, mediante un’operazione meramente contabile che prende il nome di riunione fittizia.

Infatti, si afferma in modo unanime [6] che, per accertare la lesione del diritto di legittima, è necessario determinare fittiziamente il valore della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti, e, quindi, quello della quota disponibile e della quota di riserva che del suindicato valore costituiscono frazioni.

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 556 codice civile, vanno compiute le seguenti operazioni:

a) formazione della massa ereditaria e sua stima, con riferimento al valore al momento dell’apertura della successione;

b) detrazione dalla massa ereditaria dei debiti, sempre con riferimento al valore al momento dell’apertura della successione;

c) riunione fittizia tra attivo netto, come determinato alle lettere a) e b), e beni donati dal defunto, da stimare con riferimento al valore al momento dell’apertura della successione per ciò che concerne le donazioni di beni immobili e mobili e con riferimento al valore nominale per ciò che concerne le donazioni in danaro;

d) calcolo della quota disponibile e della quota di riserva sulla massa ereditaria (e cioè, mediante la somma dei due dati omogenei del valore dell’attivo netto e del valore dei beni donati);

e) imputazione delle liberalità fatte all’erede legittimario, ai sensi dell’art. 564, comma 2, codice civile, e conseguente eventuale diminuzione in concreto della quota di riserva.

5. L’attribuzione della quota.

Successivamente alla quantificazione del valore della massa ereditaria, della quota disponibile e della quota di riserva, si può attribuire all’erede legittimario la quota allo stesso spettante, rivalutata al momento della concreta attribuzione.

L’erede legittimario che eserciti l’azione di riduzione potrà anche esperire, in via subordinata, l’azione di divisione, così da vedersi concretamente attribuire la sua quota [7].


Avv. Nicola Buffoli

[1] Ricordiamo che la Legge 20.5.2016, n. 76, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ha esteso la tutela del coniuge legittimario alle persone unite civilmente ai sensi di tale legge.

[2] Tale principio dell’intangibilità della legittima conosce due eccezioni (che non esamineremo nel prosieguo del presente scritto): quando vi sia un “lascito eccedente la porzione disponibile”, ai sensi dell’art. 550 codice civile, e quando vi sia un “legato in sostituzione di legittima”, ai sensi dell’art. 551 codice civile.

[3] Sul punto, la Giurisprudenza è costante nell’affermare che i diritti spettanti al coniuge presuppongono l’appartenenza della casa e del relativo arredamento al defunto o, in comunione, a costui ed all’altro coniuge, e, quindi, non sono configurabili nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto ed altri soggetti.

[4] Nella richiamata fattispecie, è riconosciuto esclusivamente un assegno vitalizio, se il coniuge separato già godeva di assegno alimentare, la cui entità non può comunque superare l’entità dell’assegno alimentare in godimento.

[5] La simulazione relativa può sussistere quando un atto a titolo oneroso (ad esempio: vendita) dissimula in realtà un atto di liberalità del defunto; in tal caso, è interesse dell’erede legittimario accertare la simulazione al fine di stabilire la reale entità della massa ereditaria.

La simulazione assoluta può sussistere quando le parti pongono in essere un negozio giuridico, ma in realtà non ne vogliono nessuno; in tal caso, è interesse dell’erede legittimario accertare la simulazione al fine di recuperare il bene oggetto del negozio all’asse ereditario.

[6] Numerose sono le sentenze della Suprema Corte; così, tra le tante, Cass. 7.3.2016, n. 4445; Cass. 1.12.1993, n. 11873; Cass. 23.5.1990, n. 4654.

[7] Sottolineiamo, infatti, che Dottrina e Giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che “per ragioni di economia processuale l’azione di divisione può essere proposta subordinatamente all’azione di riduzione nello stesso processo; ciò al fine della reintegrazione della quota del legittimario leso mediante il distacco parziale dalla comunione ereditaria dei beni oggetto delle disposizioni lesive” (così Palazzo, “Le successioni”, pag. 560; ved. anche Cass. 4 aprile 1992, n. 4140), rilevandosi altresì che, all’evidenza, il Giudice adito dovrà decidere prima sulla domanda di riduzione, costituendo questa un prius rispetto a quella di divisione.